Con la risposta 8 marzo 2010 la convenuta si รจ opposta alle domande dell'attore. B. Con decisione 6 ottobre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullato la delibera n. 5 dell'assemblea dei condomini e caricato le spese processuali nella misura del 95% all'attore al quale ha imposto l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). C. Con reclamo 6 novembre 2014 RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali in ragione di 3/4 a carico della convenuta con l'obbligo della stessa di rifondere a lui fr. 7'000.- di ripetibili parziali.