{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-105_2015-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137012&nX40_KEY=4921577&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "96e938263f02f089cfbedf232f99e9a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese giudiziarie. 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OA.2009.791 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 dicembre 2009 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 6 novembre 2014 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione 6 ottobre 2014 del Pretore;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 16 dicembre 2009 RE 1 ha chiesto l'annullamento delle delibere dell'assemblea dei condomini del CO 1 del 17 novembre 2009 relative alle trattande 5 e 7.3.\nCon la risposta 8 marzo 2010 la convenuta si è opposta alle domande dell'attore.\nB. Con decisione 6 ottobre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullato la delibera n. 5 dell'assemblea dei condomini e caricato le spese processuali nella misura del 95% all'attore al quale ha imposto l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).\nC. Con reclamo 6 novembre 2014 RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali in ragione di 3/4 a carico della convenuta con l'obbligo della stessa di rifondere a lui fr. 7'000.- di ripetibili parziali.\nCon osservazioni 16 dicembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale del gravame.\nConsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di annullamento delle delibere assembleari essendo stata avviata il 16 dicembre 2009, al procedimento in esame torna applicabile il CPC-TI. Nondimeno, l'art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione sicché il sistema di impugnazione è retto dal CPC svizzero.\n2. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447). Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura ordinaria, il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).\nLa trattazione dei reclami contro decisioni in materia di spese competerebbe nel caso in esame alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a) n. 8a LOG), ma se ne occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;\nPoiché la sentenza impugnata è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Giusta l’art. 148 CPC-TI - applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 404 CPC - il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).\n4. Con la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico dell'attore nella misura del 95% condannandolo inoltre al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante contesta la ripartizione degli oneri processuali, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto caricarle solo in ragione di 1/4 a lui e per il resto alla convenuta, da condannare a versargli fr. 7'000.- di ripetibili parziali. Rileva che la domanda di causa che postulava l'annullamento delle delibere in merito alle trattande n. 5 e n. 7 e stata accolta limitatamente alla trattanda n. 5 e rigettata per la trattanda n. 7. Di conseguenza egli risulta vincente nella misura del 50%. Ponendo il 95% delle spese a carico dell'attore il Pretore ha quindi abusato del suo potere d'apprezzamento."}