Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel caso concreto le spese vanno così stabilite in fr. 300.– e ripartite secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia per 1/3 a carico dello Stato e per i restanti 2/3 a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.