Da allora essa non svolge più alcuna funzione nemmeno a titolo meramente sussidiario (M. Frigerio, op. cit., pag. 51). Una volta ancora pertanto, laddove ha ritenuto di affidarsi ai parametri validi in materia fiscale (fr. 0.70/km) e determinato in fr. 71.40 l’onere riconoscibile a titolo di spese di trasferta giusta l’art. 6 cpv. 2 Rtar (decisione impugnata, pag. 4 in alto), il Pretore non ha né ecceduto né abusato del suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo la decisione va confermata e il reclamo respinto.