0.70/km (reclamo, pag. 5 n. 4). Ora la vTOA – Tariffa dell’Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984 – che regolava gli onorari e il rimborso spese dovuti dal cliente all’avvocato e che era parte integrante del mandato in essere fra loro (art. 1 vTOA), è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2008 (sentenza del TF 4A_343/2007 del 26 marzo 2009 consid. 2.2.2; M. Frigerio, Conseguenze dell’abrogazione materiale della tariffa dell’ordine degli avvocati in: NRCP 2006 pag. 49-52, in particolare pag. 49), ben prima che la vertenza giudiziaria che qui ci occupa ha preso avvio. Da allora essa non svolge più alcuna funzione nemmeno a titolo meramente sussidiario (M. Frigerio, op.