Pertanto il dispendio orario ritenuto dal Pretore deve essere aumentato entro questi limiti. Da questo punto di vista la censura trova così in parte accoglimento. Il reclamante non può invece essere seguito quando vuole far rientrare nel concetto di “necessari accertamenti preliminari” (cfr. dettagli della nota professionale 26 agosto 2013 nel fascicolo AG della Pretura) l’isolata conferenza telefonica dedicata alla cliente il 6 novembre 2007 (15 minuti), ma nemmeno quella del 18 gennaio 2008 intervenuta fra lui e la banca “__________” (10 minuti) e l’incontro del 25 marzo 2008 avuto “con cliente + suocera” (45 minuti).