A suo modo di vedere i colloqui personali e telefonici con la cliente erano stati indispensabili nell’ottica di vagliare documenti e informazioni necessari a formalizzare le sue pretese in giudizio (reclamo, pag. 3 n. 2). Il Pretore ha escluso che le prestazioni oggetto di contestazione potessero essere remunerate in quanto anteriori alla domanda di gratuito patrocinio e – oltretutto – neppure strettamente connesse con l’allestimento delle due istanze (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Questa sua argomentazione può essere solo parzialmente condivisa. In applicazione dell’art. 15 cpv. 1 vLag l’inoltro di un procedimento giudiziario non può – come visto (sopra, consid.