4, 109 Ia 107 consid. 3b). Il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 vLag): sono tali quelli indispensabili al legale per redigere l’atto introduttivo della lite, visto che una domanda di assistenza giudiziaria non può essere introdotta anteriormente al primo atto di causa e che, oltre a permettere di capire i termini e i contenuti della vertenza, consentono anche di valutare la possibilità di un eventuale accordo giudiziale o stragiudiziale (CdM inc. n. 19.2007.7 dell’11 dicembre 2008 consid.