Il patrocinatore ha diritto all’onorario secondo la tariffa emanata da Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 2 vLag), ovvero il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Non è contemplata l’assunzione da parte dello Stato di prestazioni non indispensabili, destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, nota 314 ad art. 6 vLag che rinvia a: sentenza del Tribunale federale 5P.264/2000 del 14 agosto 2000 consid. 3c; DTF 117 Ia 22 consid. 4, 109 Ia 107 consid.