Quest’ultimo ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto evitare (art. 6 cpv. 1 vLag). Il patrocinatore ha diritto all’onorario secondo la tariffa emanata da Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 2 vLag), ovvero il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).