2.2, DTF 122 I 1 consid. 3a). 5. L’art 3 vLag garantisce a chi dimostra di non avere mezzi propri per provvedere agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinatore. Quest’ultimo ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto evitare (art. 6 cpv.