, 2013, n. 31 ad §26). La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Non trattandosi di una decisione ordinatoria processuale (art. 319 lett. b CPC) bensì di una decisione (parziale) finale (art. 319 lett. a CPC), la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Considerato che la controversia in esame è retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv.