, 2014, n. 1 ad art. 104). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (art. 110 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122 e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 110). L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 31 ad §26).