{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-94_2014-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131264&nX40_KEY=4921639&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4fa5f88ca533b1844fb702c179f7b2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.07.2014 13.2013.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio. Dispendio di tempo. Trasferte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:54:17", "Checksum": "f48c7c16ede898a242f58a30ee2eb113", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.07.2014 13.2013.94\nRegesto:\nTassazione nota d'onorario del patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio. Dispendio di tempo. Trasferte\n\n\nIl Pretore ha escluso che le prestazioni oggetto di contestazione potessero essere remunerate in quanto anteriori alla domanda di gratuito patrocinio e – oltretutto – neppure strettamente connesse con l’allestimento delle due istanze (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Questa sua argomentazione può essere solo parzialmente condivisa. In applicazione dell’art. 15 cpv. 1 vLag l’inoltro di un procedimento giudiziario non può – come visto (sopra, consid. 5) – ragionevolmente prescindere da contatti interlocutori tra un patrocinatore e la persona che a questo scopo lo ha appunto interpellato. E, sotto questo profilo, un lasso di tempo di 1 ora e 55 minuti – invero comunque contenuto – corrispondente alle prestazioni effettuate tra il 3 marzo 2008 e il 27 marzo 2008 può senz’altro essere considerato strettamente necessario alla vertenza giudiziaria che ha preso avvio con le istanze 28 marzo/3 aprile 2008. Pertanto il dispendio orario ritenuto dal Pretore deve essere aumentato entro questi limiti. Da questo punto di vista la censura trova così in parte accoglimento.\nIl reclamante non può invece essere seguito quando vuole far rientrare nel concetto di “necessari accertamenti preliminari” (cfr. dettagli della nota professionale 26 agosto 2013 nel fascicolo AG della Pretura) l’isolata conferenza telefonica dedicata alla cliente il 6 novembre 2007 (15 minuti), ma nemmeno quella del 18 gennaio 2008 intervenuta fra lui e la banca “__________” (10 minuti) e l’incontro del 25 marzo 2008 avuto “con cliente + suocera” (45 minuti). L’interessato non prova nemmeno a ipotizzare la rilevanza avuta da queste terze persone in vista di un recupero di informazioni utili e di interesse ai fini della causa giudiziaria avviata dalla sua patrocinata. Di modo che, nella misura in cui ha decurtato tali prestazioni, la decisione impugnata merita conferma.\n7. Il reclamante reputa incomprensibile ed arbitraria (reclamo, pag. 3 n. 3 in basso) la conclusione del Pretore con riferimento alle prestazioni eseguite tra il 4 ottobre 2012 e l’8 novembre 2012 (compresi), pari ad un dispendio di tempo di 2 ore e 10 minuti (reclamo, pag. 4 seg. n. 3), stralciate dal primo giudice poiché tutte posteriori di circa 4 anni il decreto supercautelare 25 aprile 2008 oltre che prive di riscontro nel procedimento giudiziario (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo). Al riguardo il reclamante rileva che, proprio perché sollecitato dalla cliente dopo ben quattro anni con una richiesta di modifica dell’assetto cautelare in essere fra le parti, si era reso necessario un nuovo e approfondito colloquio con l’interessata in vista di un riesame della situazione economica e familiare della medesima. Che poi di ciò non vi erano stati effetti tangibili nella procedura in corso era dovuto al semplice fatto che nel frattempo i coniugi si erano ricongiunti, tant’è che avevano per finire espresso il loro consenso allo stralcio della causa (reclamo, pag. 4 n. 3). Ma invano. Certo PI 1 può anche avere avuto l’intenzione dopo 4 anni dall’ultimo atto di causa di adeguare l’assetto cautelare in essere con la controparte e, in tal senso, essersi rivolta al proprio patrocinatore d’ufficio in vista di un consiglio e di un aggiornamento dei fabbisogni della famiglia. È altrettanto verosimile che a causa dell’intervenuto ricongiungimento delle parti il procedimento non abbia potuto dare riscontro al riguardo. Nondimeno, di tutte queste circostanze, il reclamante non si è minimamente preoccupato di informare il Pretore. A fronte di un lasso di tempo così lungo (4 anni circa dal decreto 25 aprile 2008) il reclamante non ha segnatamente mai ritenuto opportuno ragguagliare il primo giudice sulla situazione in essere fra i due coniugi, nemmeno a fronte di una regolamentazione della vita separata sorretta unicamente da un assetto cautelare finanche parziale (sopra, consid. A e B). E non risulta neppure che gli abbia comunicato l’avvenuto loro ricongiungimento. È invece lo stesso Pretore che, constatata una completa inattività, di moto proprio ha interpellato le parti preventivando l’eventualità di uno stralcio dai ruoli della causa per assenza di interesse alla lite dall’“emissione del decreto supercautelare 25 aprile 2008” (scritto del 5 agosto 2013). E solo a quel momento, sentita la sua patrocinata e dopo che quest’ultima insieme al marito si erano premurate di inviare personalmente uno scritto con cui postulavano lo stralcio della causa “in quanto non sussiste più motivo di lite” (scritto 16 agosto 2013), il reclamante ha trasmesso in Pretura la sua nota professionale 26 agosto 2013 (nel fascicolo AG) e si è visto riconoscere per l’attività svolta 20 minuti (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). Tutto ciò considerato, l’apprezzamento del primo giudice non risulta quindi né eccessivo né abusivo. In proposito il reclamo va così respinto."}