E nulla è chiesto a titolo di spese necessarie (art. 95 cpv. 3 let. a CPC). Non dovendo sopportare oneri di giudizio, la richiesta di assistenza giudiziaria (sopra, consid. D) presentata dal reclamante dopo la 1a richiesta di anticipo spese deve essere dichiarata priva d’oggetto. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2012.317) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 2. La domanda di assistenza giudiziaria 9 novembre 2013 di RE 1 è priva d’oggetto. 3.