Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– (art. 14 LTG), sono a carico dell’attore che, avendo resistito al reclamo, risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Al reclamante non si assegnano indennità giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (reclamo, pag. 3 dispositivo n. 2). In effetti l’indennità d’inconvenienza è riconosciuta solo in casi motivati (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_355/ 2013 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii, 5D_229/2011 del 16 aprile 2012 consid. 3.3), requisito che non è soddisfatto per il semplice fatto di “aver dovuto far capo a consulenze professionale”. E nulla è chiesto a titolo di spese necessarie (art. 95 cpv.