E la fattispecie di cui all’art. 108 CPC non può ritenersi realizzata per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò detto, in assenza dei motivi che hanno indotto il Pretore a disporre la condanna del convenuto al pagamento di spese giudiziarie pendente la vertenza giudiziaria e nel contesto di una disposizione ordinatoria processuale, in parziale accoglimento del reclamo il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 è quindi annullato e l'incarto rinviato al Pretore affinché si determini nuovamente (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). 6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr.