Trezzini, op. cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104). Giova infine ricordare che eventuali spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Al riguardo non basta tuttavia che il giudice motivi la tipologia del comportamento che ha generato questi costi, ma deve specificare e quantificare la misura delle stesse (Trezzini, op. cit., art. 108, pag. 445 verso il basso). 5. Già si è detto che la decisione impugnata è una disposizione ordinatoria processuale di modo che, come tale, sembra ostare ad un pronunciato sulle spese e ripetibili. Non vi sono poi indicazioni per ritenere che la “tassa di giustizia di fr.