Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) (tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 e 15 segg. ad art. 95; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 e 7 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 13 ad art. 95). Per le ripetibili si potranno considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv.