Parimenti irrilevanti pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3). 4. Giusta l’art. 104 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv.