Il reclamante afferma invero di avere a sua volta – con la domanda riconvenzionale – postulato l’esecuzione di una perizia (reclamo, pag. 2 n. 2). La questione – a ben vedere dubbia giacché a prima vista nulla sembra emergere dal dibattimento del 31 gennaio 2013 (verbale, pag. 9, 15 e 17) – non merita tuttavia disamina visto che egli non contesta “la decisione di merito del pretore” (reclamo, pag. 2 n. 3 prima frase) nella misura in cui le sue “cinque domande peritali” sono state respinte (decisione impugnata, dispositivo n. 2). Parimenti irrilevanti pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3).