Considerando in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l’impugnazione diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una disposizione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) mentre il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv.