{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-92_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137120&nX40_KEY=4921576&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9cfb57fed5521dd4540e34a59765957"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.11.2014 13.2013.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese. 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Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) (tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 e 15 segg. ad art. 95; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 e 7 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 13 ad art. 95). Per le ripetibili si potranno considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, op. cit., n. 8 ad art. 104).\nNondimeno, le disposizione ordinatorie processuali vanno distinte dal concetto di decisione incidentale secondo l’art. 237 CPC (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 8 ad art. 237) e, di regola, prescindono dall'assegnazione e ripartizione di spese e ripetibili (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 104; Trezzini, op. cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104).\nGiova infine ricordare che eventuali spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Al riguardo non basta tuttavia che il giudice motivi la tipologia del comportamento che ha generato questi costi, ma deve specificare e quantificare la misura delle stesse (Trezzini, op. cit., art. 108, pag. 445 verso il basso).\n5. Già si è detto che la decisione impugnata è una disposizione ordinatoria processuale di modo che, come tale, sembra ostare ad un pronunciato sulle spese e ripetibili. Non vi sono poi indicazioni per ritenere che la “tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese della presente ordinanza” siano da intendere quali spese processuali straordinarie ed indipendenti non comprese nell’importo forfettario prelevato per l’intero procedimento. Nemmeno vi sono indizi per valutare, a questo stadio, la pertinenza e l’entità delle ripetibili riconosciute all’attore per fr. 200.–. Non solo. Il Pretore ha di fatto respinto le cinque “domande” presentate il 17 settembre 2013 dal convenuto poiché “del tutto indipendenti e slegate da quella formulata dall’attore e come tali non possono rientrare in quelle ammissibili a garanzia dell’assunzione in contraddittorio di una prova offerta da controparte”, stralciandole di conseguenza (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ciò che non basta per ipotizzare che il Pretore abbia così voluto porre a carico del convenuto delle spese e delle ripetibili causate inutilmente. E la fattispecie di cui all’art. 108 CPC non può ritenersi realizzata per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).\nCiò detto, in assenza dei motivi che hanno indotto il Pretore a disporre la condanna del convenuto al pagamento di spese giudiziarie pendente la vertenza giudiziaria e nel contesto di una disposizione ordinatoria processuale, in parziale accoglimento del reclamo il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 è quindi annullato e l'incarto rinviato al Pretore affinché si determini nuovamente (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).\n6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– (art. 14 LTG), sono a carico dell’attore che, avendo resistito al reclamo, risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Al reclamante non si assegnano indennità giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (reclamo, pag. 3 dispositivo n. 2). In effetti l’indennità d’inconvenienza è riconosciuta solo in casi motivati (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_355/ 2013 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii, 5D_229/2011 del 16 aprile 2012 consid. 3.3), requisito che non è soddisfatto per il semplice fatto di “aver dovuto far capo a consulenze professionale”. E nulla è chiesto a titolo di spese necessarie (art. 95 cpv. 3 let. a CPC). Non dovendo sopportare oneri di giudizio, la richiesta di assistenza giudiziaria (sopra, consid. D) presentata dal reclamante dopo la 1a richiesta di anticipo spese deve essere dichiarata priva d’oggetto.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2012.317) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.\n2. La domanda di assistenza giudiziaria 9 novembre 2013 di RE 1 è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.\n4. Notificazione:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}