{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-92_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137120&nX40_KEY=4921576&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9cfb57fed5521dd4540e34a59765957"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.11.2014 13.2013.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese. 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SE.2012.317 (azione creditoria con domanda riconvenzionale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 agosto 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 avverso la decisione 7 ottobre 2013 con cui il Pretore, determinatosi sull’ammissione dei quesiti peritali, ha addossato al convenuto spese processuali e ripetibili;\nritenuto\nin fatto: A. In forza dell’autorizzazione ad agire 9 luglio 2012, con petizione 21 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando il pagamento di una mercede di fr. 22'464.– oltre accessori, spese della procedura di conciliazione e preliminari, chiedendo altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo, per prestazioni eseguite in veste di architetto.\nCon memoriale 21 settembre 2012 RE 1 vi si è opposto chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 24'000.– oltre interessi e spese. Dopo la sospensione della causa dal 24 settembre al 12 novembre 2012, con osservazioni 13 dicembre 2012 CO 1 ha poi avversato la domanda riconvenzionale, di cui ha postulato la reiezione.\nB. All’udienza del 31 gennaio 2013 le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni, ciascuna notificando i mezzi di prova. Per quanto qui di rilievo, CO 1 ha – fra l’altro – chiesto l’allestimento di una perizia riferita agli interventi progettati e realizzati e all’onorario dovutogli, prova che il Pretore ha ammesso con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2013 assegnandogli 30 giorni per trasmettere i quesiti peritali. Con disposizione ordinatoria processuale 5 agosto 2013 il Pretore ha dichiarato inammissibili due quesiti peritali che RE 1 aveva nel frattempo a sua volta formulato.\nIl 2 settembre 2013 l’attore ha presentato al Pretore il proprio quesito peritale. Il 17 settembre 2013 il convenuto vi ha di nuovo opposto cinque quesiti peritali, avversati dal procedente poiché inammissibili.\nC. Con decisione 7 ottobre 2013, accolta la domanda peritale presentata dall’attore in quanto chiara e rilevante ai fini del giudizio (dispositivo n. 1), il Pretore ha evidenziato come le cinque contro domande del convenuto fossero di difficile comprensione e senza attinenza con il quesito di controparte. Il primo giudice le ha di conseguenza respinte e stralciate (dispositivo n. 2), rinviando in una secondo tempo la designazione del perito (dispositivo n. 3). Nel contempo il Pretore ha caricato al convenuto una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, oltre a fr. 200.– di ripetibili da rifondere all’attore (dispositivo n. 4).\nD. Con reclamo 22 ottobre 2013 il convenuto impugna la decisione 7 ottobre 2013 limitatamente al dispositivo sulle spese e le ripetibili, che chiede di annullare. Con istanza 9 novembre 2013 egli domanda poi il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, richiesta che ha completato con documenti il 29 novembre e il 18 dicembre 2013, e ancora il 27 gennaio 2014.\nCon osservazioni 20 ottobre 2014 l’attore propone la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l’impugnazione diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una disposizione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) mentre il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).\nIl giudizio impugnato, notificato il 10 ottobre 2013, è pervenuto al reclamante il 15 ottobre 2013. Rimesso alla posta il giorno 23 ottobre (timbro sulla busta originale d’invio), il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC ciò vale pure per le osservazioni spedite lunedì 20 ottobre 2014 a fronte di un reclamo ricevuto giovedì 9 ottobre 2014.\n2. Per l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto il reclamante contesta la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese, oltre che delle ripetibili di fr. 200.– dovute alla controparte. Oltre che arbitraria in quanto lesiva all’art. 104 CPC, quel pronunciato non poggiava nemmeno sull’art. 108 CPC (reclamo, pag. 3 n. 4).\n3. Il reclamante afferma invero di avere a sua volta – con la domanda riconvenzionale – postulato l’esecuzione di una perizia (reclamo, pag. 2 n. 2). La questione – a ben vedere dubbia giacché a prima vista nulla sembra emergere dal dibattimento del 31 gennaio 2013 (verbale, pag. 9, 15 e 17) – non merita tuttavia disamina visto che egli non contesta “la decisione di merito del pretore” (reclamo, pag. 2 n. 3 prima frase) nella misura in cui le sue “cinque domande peritali” sono state respinte (decisione impugnata, dispositivo n. 2). Parimenti irrilevanti pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3)."}