Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 18 gennaio 2013 della RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 gennaio 2013 alla controparte):