Non è poi dato di comprendere in qual modo la ulteriore documentazione, ritenuta necessaria dal perito per meglio valutare lo stato dell’opera oggetto di lite e quindi per poter rispondere in modo più completo e preciso possibile ai quesiti sottopostigli dal Pretore, sia atta a influenzare lo stesso perito per il fatto che non è stata preventivamente sottoposta al contraddittorio. In concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non è quindi dato e il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.