Per quanto concerne la possibilità di prendere posizione sulla documentazione richiesta dal perito e di esprimersi sul contenuto e la portata della medesima, si rileva che la stessa sarà versata agli atti (ordinanza 7 gennaio 2013), così come sarà agli atti la documentazione fotografica reperita direttamente dal perito (ordinanza 14 gennaio 2013). Le parti avranno quindi la possibilità di esaminare i nuovi documenti e, se del caso, esprimersi sugli stessi. Qualora ciò non fosse il caso prima dell’allestimento della perizia, le parti avranno comunque la possibilità di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia in conformità all’art. 187 cpv.