3.3 Nel caso in rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile da una parte nel fatto che “la perizia prova a futura memoria avverrebbe sulla base di documenti non sottoposti al contraddittorio” e dall’altra nel pericolo di “influenzare il perito” (reclamo, pag. 4). Per quanto concerne la possibilità di prendere posizione sulla documentazione richiesta dal perito e di esprimersi sul contenuto e la portata della medesima, si rileva che la stessa sarà versata agli atti (ordinanza 7 gennaio 2013), così come sarà agli atti la documentazione fotografica reperita direttamente dal perito (ordinanza 14 gennaio 2013).