Trattandosi di due diverse decisioni, la reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti, ma si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett.