{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-8_2013-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113924&nX40_KEY=4711113&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70a6492e6f63240ff84b653463934681"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.03.2013 13.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:23:57", "Checksum": "815595aa420c16109205264515b3ca28", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.03.2013 13.2013.8\nRegesto:\nRischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia\n\n\n3.2 In conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.), nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n3.3 Nel caso in rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile da una parte nel fatto che “la perizia prova a futura memoria avverrebbe sulla base di documenti non sottoposti al contraddittorio” e dall’altra nel pericolo di “influenzare il perito” (reclamo, pag. 4).\nPer quanto concerne la possibilità di prendere posizione sulla documentazione richiesta dal perito e di esprimersi sul contenuto e la portata della medesima, si rileva che la stessa sarà versata agli atti (ordinanza 7 gennaio 2013), così come sarà agli atti la documentazione fotografica reperita direttamente dal perito (ordinanza 14 gennaio 2013). Le parti avranno quindi la possibilità di esaminare i nuovi documenti e, se del caso, esprimersi sugli stessi. Qualora ciò non fosse il caso prima dell’allestimento della perizia, le parti avranno comunque la possibilità di chiedere la delucidazione o il completamento della\nperizia in conformità all’art. 187 cpv. 4 CPC, dove potranno prendere posizione anche sui nuovi documenti, salvaguardando così il loro diritto di essere sentite.\nNon è poi dato di comprendere in qual modo la ulteriore documentazione, ritenuta necessaria dal perito per meglio valutare lo stato dell’opera oggetto di lite e quindi per poter rispondere in modo più completo e preciso possibile ai quesiti sottopostigli dal Pretore, sia atta a influenzare lo stesso perito per il fatto che non è stata preventivamente sottoposta al contraddittorio.\nIn concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non è quindi dato e il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.\n4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.\nNon si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 18 gennaio 2013 della RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 gennaio 2013 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il vicecancelliere\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}