{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-8_2013-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113924&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70a6492e6f63240ff84b653463934681"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.03.2013 13.2013.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:13:28", "Checksum": "f7da72e684aca4aedd98ff7749e96166", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.03.2013 13.2013.8\nRegesto:\nRischio di pregiudizio difficilmente riparabile in relazione a un'ordinanza che autorizza il perito giudiziario ad acquisire agli atti ulteriori documenti per allestire la perizia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 13.2013.32 |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Lardelli |\n||||\n|\nvicecancelliere: |\nCortese |\nsedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.20 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di provvedimenti cautelari (assunzione di prova a titolo cautelare) 8 giugno 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 18 gennaio 2013 della parte convenuta contro le decisioni 7 gennaio 2013 con la quale il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre alla Pretura la documentazione richiesta dal perito, rispettivamente per rispondere alla domanda formulata dallo stesso, rispettivamente 14 gennaio 2013 con la quale ha autorizzato il perito a reperire lui stesso la documentazione fotografica di cui necessitava;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di provvedimenti cautelari 8 giugno 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio la RE 1 chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria ai sensi dell’art. 158 CPC in merito alle opere da quest’ultima eseguita, e meglio la copertura (tetto) dell’immobile sito sul mappale n. __________ RFD di __________.\nIn occasione dell’udienza di discussione 6 agosto 2012 la parte convenuta non si è opposta alla domanda, impregiudicata la possibilità di far valere in sede di merito ogni ragione ed eccezione.\nB. Con decisione 9 agosto 2012 il Pretore ha designato __________ quale perito giudiziario, sottoponendogli i quesiti peritali, assegnandoli un termine di 15 giorni per allestire il preventivo delle presumibili spese di perizia. Egli ha pure avvertito il perito che, se “… desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi), oppure desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi), deve rivolgersi a questo giudice chiedendo di venire autorizzato ad assumere quelle informazioni e quegli elementi di fatto che non si trovano agli atti di causa”.\nCon scritto 24 ottobre 2012 il perito ha inviato il preventivo per l’anticipo delle spese peritali, anticipo che è stato versato dalla parte istante.\nC. Con lettera 31 dicembre 2012 il perito ha chiesto al Pretore la produzione dalle parti di ulteriore documentazione, nonché il chiarimento di alcuni punti incerti da lui ritenuti “di basilare importanza” per “allestire la perizia nel migliore dei modi”.\nCon decisione 7 gennaio 2013 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre alla Pretura la documentazione richiesta dal perito, rispettivamente per rispondere alla domanda formulata dallo stesso.\nD. Con lettera 14 gennaio 2013 il perito ha informato il Pretore di necessitare di una documentazione fotografica dello svolgimento dei lavori di carpenteria, quale certificato dei lavori svolti per meglio comprendere le varie fasi esecutive, forniture supplementari e quale teste per le stratigrafie dei vari tetti.\nCon decisione 14 gennaio 2013 il Pretore ha autorizzato il perito a reperire lui stesso la documentazione fotografica richiesta, ordinandogli di trasmetterne copia alla Pretura e di annetterla al proprio referto.\nE. Con reclamo 18 gennaio 2013 la RE 1 si aggrava contro le decisioni 7 e 14 gennaio 2013, chiedendone la riforma nel senso di annullarle e di rinviare l’incarto al Pretore affinché citi le parti ad un’udienza per incombenti.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte.\nConsiderato\nin diritto: 1. Le decisioni 7 e 14 gennaio 2013 sono entrambe delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto le decisioni sono pervenute al legale di parte convenuta al più presto l’8 rispettivamente il 15 gennaio 2013, sicché il gravame qui in esame, datato 18 gennaio 2013, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Trattandosi di due diverse decisioni, la reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti, ma si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in esame. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile."}