Vero è che le decisioni 12 e 20 dicembre 2012 non sono state impugnate, ma neppure la nota professionale è stata formalmente tassata, sicché l’ PA 2 potrà riproporre la domanda, chiedendo al giudice di fissare la remunerazione spettantele in un complemento di sentenza. Vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto inoltrare osservazioni. per i quali motivi, richiamati in particolare gli arti. 95 e segg., 110, 117 e segg., 122, 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e il Rtar, pronuncia 1. Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è respinto.