La decisione appare corretta, considerato che, oltre alla mancanza della base legale, neppure è stata avviata una procedura d’incasso nei confronti di CO 1 e non sono state rese verosimili né l’impossibilità né la difficoltà di riscossione. Tuttavia, la decisione processuale 20 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della medesima patrocinatrice di tassare la sua nota d’onorario con la motivazione che “con l’assegnazione delle summenzionate ripetibili i costi del convenuto per la sua difesa sono da considerarsi coperti”, appare un po’ frettolosa.