, art. 122, pag. 497; Köchli, op. cit., n. 9 ad art. 122; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122). Così stando le cose, non v’è base legale alcuna che legittimi la richiesta allo Stato di pagare le ripetibili che non possono essere incassate dalla controparte. Il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto. 4. Nel caso concreto la remunerazione del patrocinatore non è stata fissata nella sentenza finale.