Huber in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 122, pag. 497, Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5-6 ad art. 122; cfr. anche Köchli in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 122). Quando però la parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria risultata vincente e le sono state attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale(Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122 CPC;