Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Gioverà qui ricordare che la parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n. 62 ad art. 122 CPC; Huber in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm.