termine assegnato con richiesta formale di pagamento essendo decorso infruttuoso. 3. Di principio, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).