, 2010, art. 110, pag. 447). Nel caso concreto, trattandosi di una procedura sommaria, il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è pervenuta alla legale del reclamante il 28 dicembre 2012, sicché il reclamo in esame, datato 7 gennaio 2013 è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile. L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito, ma il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 2.