La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare osservazioni; considerato in diritto: 1. La decisione con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato è una decisione concernente le spese giudiziarie (art. 95 e segg. CPC), anche se è stata emanata dopo la decisione finale di merito (art. 104 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 110 CPC la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).