Con la medesima decisione RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. B. In data 17 dicembre 2012 l’avv. PA 2 ha inviato alla Pretura la propria nota professionale per l’attività svolta quale patrocinatrice di RE 1, chiedendone la tassazione. Con lettera 21 dicembre 2012 essa si è nuovamente rivolta alla Pretura, rilevando che il pagamento delle ripetibili poste a carico di CO 1 non erano incassabili, e ha chiesto che l’importo di fr. 1'000.- attribuitole a titolo di ripetibili le fosse versato dallo Stato.