{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-2_2013-03-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113869&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "330d28e3fb2bcacbd41b8e6c5a3a4aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.03.2013 13.2013.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripetibili. 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Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Gioverà qui ricordare che la parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n. 62 ad art. 122 CPC; Huber in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 122, pag. 497, Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5-6 ad art. 122; cfr. anche Köchli in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 122). Quando però la parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria risultata vincente e le sono state attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale(Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122 CPC; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 122). Ciò rientra infatti nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost., in quanto negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii; DTF 102 I 322). Di conseguenza, se alla parte al beneficio del gratuito patrocinio è stata riconosciuta un’indennità piena che non è però riuscita ad incassare dalla controparte, essa può chiedere al giudice di fissare l’adeguata remunerazione. L’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena (che è data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore all’adeguata remunerazione” riconosciuta per il gratuito patrocinio) egli potrà però unicamente riscuoterla dalla controparte, ma non dallo Stato (Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122 CPC; Huber, op. cit., n. 15 ad art. 122; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 497; Köchli, op. cit., n. 9 ad art. 122; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122).\nCosì stando le cose, non v’è base legale alcuna che legittimi la richiesta allo Stato di pagare le ripetibili che non possono essere incassate dalla controparte. Il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto.\n4. Nel caso concreto la remunerazione del patrocinatore non è stata fissata nella sentenza finale. Qualora le ripetibili attribuite al convenuto dovessero effettivamente risultare di impossibile incasso, egli dovrà chiedere al primo giudice di fissare il compenso dovuto al patrocinatore in un complemento alla sentenza (Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 14 ad art. 122). Spetta comunque alla parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria rendere verosimile l’impossibilità di riscuotere le ripetibili dalla controparte. In tal senso si può pretendere che essa avvii perlomeno la procedura d’incasso, e ciò, dandosene il caso, anche all’estero (Bühler, op. cit. n. 65 segg. Ad art. 122 CPC; Emmel, op. cit. n. 13 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 122; Huber, op. cit., n. 14 ad art. 122).\n4.1 Il Pretore aggiunto ha respinto la domanda della patrocinatrice di ottenere il pagamento delle ripetibili dallo Stato. La decisione appare corretta, considerato che, oltre alla mancanza della base legale, neppure è stata avviata una procedura d’incasso nei confronti di CO 1 e non sono state rese verosimili né l’impossibilità né la difficoltà di riscossione. Tuttavia, la decisione processuale 20 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della medesima patrocinatrice di tassare la sua nota d’onorario con la motivazione che “con l’assegnazione delle summenzionate ripetibili i costi del convenuto per la sua difesa sono da considerarsi coperti”, appare un po’ frettolosa. Così facendo, si dà infatti per scontato che l’adeguato compenso del legale sia inferiore alla somma delle ripetibili assegnate, senza però che risulti una qualsivoglia verifica della nota professionale esposta il 17 dicembre 2012, in particolare senza che vi siano indicazioni in merito alle prestazioni riconosciute e a quelle respinte. Dandosene il caso - e meglio qualora dovesse risultare che le ripetibili sono di impossibile incasso - il primo giudice dovrà quindi ritornare sulla questione. Vero è che le decisioni 12 e 20 dicembre 2012 non sono state impugnate, ma neppure la nota professionale è stata formalmente tassata, sicché l’ PA 2 potrà riproporre la domanda, chiedendo al giudice di fissare la remunerazione spettantele in un complemento di sentenza.\nVista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto inoltrare osservazioni.\nper i quali motivi, richiamati in particolare gli arti. 95 e segg., 110, 117 e segg., 122, 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e il Rtar,"}