{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-2_2013-03-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113869&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "330d28e3fb2bcacbd41b8e6c5a3a4aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.03.2013 13.2013.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripetibili. 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SO.2012.3442 della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nEd ora sul reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 contro la decisione 27 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta 21 dicembre 2012 di pagamento da parte dello Stato delle ripetibili assegnategli con decisione 12 dicembre 2012;\nritenuto\nin fatto:\nA. Con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 CO 1 ha chiesto di far ordine al datore di lavoro del marito, Fondazione __________, Ticino, di trattenere dallo stipendio di RE 1 l’importo di fr. 1'000.- mensili e di riversarlo a lei. In pari tempo ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 1.\nL’istanza di diffida ai debitori è stata accolta dal Pretore aggiunto con decreto supercautelare 9 agosto 2012.\nCon osservazioni 8 ottobre 2012 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sia in ordine - per incompetenza del giudice adito - sia nel merito, postulando inoltre la revoca del decreto supercautelare. Egli ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 2.\nCon decisione cautelare 12 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di diffida ai debitori, revocato la decisione supercautelare e negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria a CO 1, caricandole fr. 200.- quali spese processuali con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. Con la medesima decisione RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.\nB. In data 17 dicembre 2012 l’avv. PA 2 ha inviato alla Pretura la propria nota professionale per l’attività svolta quale patrocinatrice di RE 1, chiedendone la tassazione. Con lettera 21 dicembre 2012 essa si è nuovamente rivolta alla Pretura, rilevando che il pagamento delle ripetibili poste a carico di CO 1 non erano incassabili, e ha chiesto che l’importo di fr. 1'000.- attribuitole a titolo di ripetibili le fosse versato dallo Stato.\nCon decisione 27 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di pagamento delle ripetibili, rilevando che non era stata comprovata in alcun modo l’impossibilità, rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le surriferite ripetibili.\nC. Con reclamo 7 gennaio 2013 RE 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato.\nLa controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare osservazioni;\nconsiderato\nin diritto: 1. La decisione con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato è una decisione concernente le spese giudiziarie (art. 95 e segg. CPC), anche se è stata emanata dopo la decisione finale di merito (art. 104 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 110 CPC la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).\nNel caso concreto, trattandosi di una procedura sommaria, il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è pervenuta alla legale del reclamante il 28 dicembre 2012, sicché il reclamo in esame, datato 7 gennaio 2013 è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.\nL’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito, ma il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n2. Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della patrocinatrice del convenuto intesa a ottenere il pagamento delle ripetibili da parte dello Stato, rimproverandole di non aver comprovato in alcun modo l’impossibilità rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le ripetibili. Il reclamante contesta la decisione pretorile, rilevando che le difficoltà economiche della controparte traspaiono dall’intero incarto e la riscossione delle ripetibili risulta perlomeno improbabile, la patrocinatrice dell’istante avendo dichiarato in occasione dell’udienza 12 dicembre 2012 che la cliente non avrebbe potuto far fronte al pagamento delle ripetibili e il termine assegnato con richiesta formale di pagamento essendo decorso infruttuoso."}