1 lett. c CPC, il gravame in oggetto non può essere neppure considerato come una domanda di revisione, ragione per cui non va trasmesso per competenza al Giudice di pace; che, per quanto attiene infine alla richiesta “che si proceda, come concordato, allo spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi” (reclamo, pag. 2), la reclamante chiede in sostanza l’esecuzione della transazione giudiziaria, compito che tuttavia non compete a questa Camera, bensì al giudice dell’esecuzione giusta gli art. 335 e segg. CPC, motivo per cui anche sotto questo profilo il gravame è da ritenersi inammissibile;