che, avendo la reclamante chiesto che “le spese e le tasse vengano poste totalmente a carico della parte convenuta” (reclamo, pag. 2), il gravame in questione è palesemente volto al riesame di uno dei punti disciplinati nella transazione, ovvero, nello specifico, la pattuizione in materia di spese; che, di conseguenza, in assenza dei motivi di revisione ex art. 328 cpv. 1 lett.