che il “reclamo” in oggetto, a ben vedere, non è in realtà diretto contro una decisione in materia di spese stabilita dal giudice a’ sensi degli art. 104 e segg. CPC, bensì contro la pattuizione delle parti inerente l’attribuzione delle spese della procedura di conciliazione, contenuta nella transazione giudiziaria di cui al verbale di udienza 1° febbraio 2013; che la transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e può pertanto essere impugnata soltanto con una domanda di revisione (Trezzini, op. cit., art. 241, pag. 1066) da inoltrare al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza (cfr.