c cifra 2 LOG; che, nel caso concreto, la controversia è retta dalla procedura ordinaria, sicché il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC); che la reclamante ha ricevuto il verbale di udienza 1° febbraio 2013 – contenente la querelata attribuzione delle tasse e spese di giustizia – brevi manu al termine dell’udienza, sicché il gravame in esame, rimesso alla posta l’8 febbraio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile; che il “reclamo” in oggetto, a ben vedere, non è in realtà diretto contro una decisione in materia di spese stabilita dal giudice a’ sensi degli art. 104 e segg.