che l’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito; che il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG; che, nel caso concreto, la controversia è retta dalla procedura ordinaria, sicché il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv.