che la reclamante si duole anzitutto del fatto che le tasse e le spese di fr. 100.- sono state poste a suo carico; che, giusta l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447); che l’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito; che il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett.