{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-23_2013-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113874&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a658ea15c9abcbccb5fb39bf1b358d0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.04.2013 13.2013.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impugnabilità del decreto di stralcio a seguito di transazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:13:10", "Checksum": "1b51cce752c8f8de31e5da157f5b4a0f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.04.2013 13.2013.23\nRegesto:\nImpugnabilità del decreto di stralcio a seguito di transazione\n\n\nche, comunque sia, la suddetta domanda risulta pure prematura, la controparte avendo tempo sino al 31 maggio 2013 per adempiere a quanto convenuto nella transazione giudiziaria (cfr. verbale d’udienza 1° febbraio 2013);\nche le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC), sicché sarebbero da porre a carico della reclamante;\nche, tuttavia, rilevata la particolarità della fattispecie e il fatto che la reclamante non è assistita da un legale, eccezionalmente si prescinde dal porre gli oneri processuali a suo carico;\nche, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\nPronuncia: 1. Il “reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 è inammissibile.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - - - - |\nComunicazione alla Giudicatura di pace di __________.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il vicecancelliere\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}