500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Avendo le controparti inoltrato osservazioni, sebbene mediante il medesimo allegato, vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi Pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 17 dicembre 2013 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alle controparti CO 1 e CO 2 fr. 300.- a ciascuna a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: